LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali  e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto l'art. 82 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  con  cui  sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1- ter;
  Vista la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi'  come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del  26
aprile  1988  avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno  1939,  n.  1497,
per  la  realizzazione  di  opere  insistenti  su aree di particolare
interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge  8
agosto  1985,  n.  431,  con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985";
  Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge  29  giugno
1939,  n.  1497,  presentata  alla giunta regionale in data 9 gennaio
1992, prot. n. 495, dal comune di Cavargna per  la  realizzazione  di
lavori di completamento pista agro-silvo-pastorale S. Lucio - Alpeggi
di  Tabano, di Segor e Acquedotto Colrotta su area ubicata nel comune
di Cavargna (Como), mappale 1526, foglio  14  e  foglio  15,  mappale
1765, foglio 11 e foglio 12, mappale 1764, foglio 11 e foglio 12 (per
le   porzioni   interessate   dal   progetto)  sottoposte  a  vincolo
paesaggistico in forza della legge 8 agosto  1985,  n.  431,  nonche'
gravata   da   vincolo   di   immodificabilita'  ed  inedificabilita'
temporanea di cui all'art. 1- ter della legge 8 agosto 1985, n.  431,
in  quanto  ricompresa nell'ambito territoriale n. 4, individuato con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che  non  sussistono
esigenze  assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare la
permanenza sull'area medesima del vincolo  di  cui  all'art.  1-  ter
della  legge  8  agosto  1985,  n.  431:  cio'  in considerazione del
limitato impatto ambientale delle opere;
  Atteso che si  e'  proceduto,  relativamente  all'area  interessata
dall'opera  proposta,  a  verificare  che  la  stessa  non risulti in
contrasto con tutti quegli elementi di carattere  ambientale,  propri
della proposta di piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della
pianificazione paesistica;
  Riconosciuto,  in  base  alle  attestazioni  e  alla documentazione
prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale  dell'opera  in
argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali
consistenti  nell'accesso  alle localita' citate sprovviste di strade
carrozzabili,  con  notevoli  benefici  sia   per   l'amministrazione
comunale  di  Cavargna, in quanto rendono possibile a quest'ultima di
accedere alle  prese  dell'acquedotto,  sia  per  gli  alpigiani  che
possono  in  tal  senso  raggiungere  gli  alpeggi mediante mezzi che
facilitano  il  trasporto  di  beni   e   prodotti   necessari   alla
monticazione;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,   in   considerazione  dell'improcrastinabile  esigenza  di
soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale
non puo' esimersi dal prendere in  esame,  in  ragione  dei  problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto,  dall'ambito  territoriale  n.  4,
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7  della  legge
29  giugno  1939, n. 1497, si procedera' a valutare la compatibilita'
dell'opera  in  ordine  alla  piu'  puntuale  localizzazione  e  alla
migliore qualificazione progettuale;
  Dato  atto  che  ai  sensi  dell'art.  1 del decreto legislativo n.
40/1993 la presente deliberazione non e' soggetta a controllo;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1) di stralciare, per le motivazioni di cui  in  premessa,  l'area
ubicata  in  comune  di  Cavargna  (Como),  mappale 1526, foglio 14 e
foglio 15, mappale 1765, foglio 11 e foglio 12, mappale 1764,  foglio
11 e foglio 12 (per le porzioni interessate dal progetto) dall'ambito
territoriale  n.  4 individuato con deliberazione di giunta regionale
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2) di riperimetrare, in conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
punto  1)  della  presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 4,
individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10  dicembre
1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3  giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge  regionale  17  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 17 novembre 1993
                                           Il presidente: GHILARDOTTI
Il segretario: FERMO